22 aprile 24 – La raccolta firme arriva in associazione, i pazienti chiedono il ripristino del farmaco originale.
Dopo Sardegna, Piemonte, Sicilia, Campania e Lombardia, anche la Regione Calabria con l’ultima gara regionale per l’approvvigionamento dei farmaci si è aggiudicata l’Iloprost generico dell’azienda farmaceutica TEVA al costo di € 34,75 contro il farmaco Endoprost originale a € 37,80 per una differenza sostanziale di € 3,05. In gara si è presentato anche l’Iloprost generico dell’azienda farmaceutica Zentiva venduto a € 38,24.
Come spesso succede, l’aggiudicazione di un farmaco avviene su una base meramente economica senza tenere conto delle esigenze dei clinici e dei pazienti, contravvenendo il principio fondamentale secondo il quale “a nessuno è consentito anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute né di diramare direttive che nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze del malato“.
I pazienti hanno mal tollerato questa decisione riscontrando una non congruenza dal punto di vista dell’appropriatezza prescrittiva, come definito da AIFA una prescrizione farmacologica può essere considerata appropriata se effettuata all’interno delle indicazioni cliniche per le quali il farmaco si è dimostrato efficace e all’interno delle sue indicazioni d’uso (dose e durata del trattamento). Infatti solo il farmaco originario Endoprost ha la prescrizione terapeutica per il trattamento del fenomeno di Raynaud secondario a sclerodermia.
Non da ultimo il nuovo Piano Nazionale Malattie Rare 2024-2026 recepito anche dalla Regione Calabria, con Decreto del Commissario ad Acta del 30/01/2024 n. 28, impone inoltre di creare un sistema equo di accesso ai trattamenti per le malattie rare abbattendo le disparità tra differenti aree geografiche (Regioni/PPAA e ASL) o sottogruppi di popolazione, garantire la miglior qualità di vita possibile in funzione delle condizioni cliniche, la maggior inclusione e ruolo sociale possibile e le maggiori opportunità di realizzazione nella dimensione educativa, lavorativa e di vita sociale, sviluppare e identificare modelli per I ‘erogazione delle cure territoriali del malato raro comprendenti anche le cure domiciliari, compreso laddove necessario la somministrazione domiciliare di terapie, valorizzando le diverse esperienze regionali e declinando gli elementi organizzativi ovunque presenti anche in considerazione delle necessità specifiche dei malati rari.
Qualora vi fossero ancora dubbi sulle decisioni che le strutture amministrative aziendali prendono spesso superficialmente nella selezione dei farmaci ribadiamo che la prescrizione dei farmaci è responsabilità del medico specialista che deve scegliere in completa autonomia, nella valutazione della miglior cura per il paziente.
Riportiamo di seguito alcune sentenze in merito:
Consiglio di Stato n. 4546 del 29.9.2017 “Sono affette da illegittimità le raccomandazioni (regionali) nella parte in cui di fatto introducono limiti aggiuntivi e stringenti controlli circa l’impiego di alcune terapie farmacologiche rispetto ai presupposti ed ai requisiti già individuati a livello nazionale per esse dall’AIFA, discostandosi in modo sensibile dalle determinazioni assunte in proposito a livello nazionale dall’AIFA e, prima ancora, a livello sovranazionale dall’EMA, e condizionando la libertà prescrittiva del medico, con evidente lesione dei diritti dei pazienti, discriminati in funzione della zona di residenza rispetto alla fruizione di terapie rientranti nei LEA”
Consiglio di Stato n. 05705/2015 “Il presupposto per poter ritenere applicabili le linee di indirizzo, nella parte in cui richiedono di preferire il farmaco meno costoso, è che i due farmaci (quello più costoso e quello meno costoso) abbiano non solo pari efficacia terapeutica, ma anche pari tollerabilità e tale valutazione non può che essere riservata al medico prescrittore“
Corte di Giustizia Europea – sentenza del 22.4.2010 “Le autorità pubbliche possono rivolgere ai medici raccomandazioni in materia di prescrizioni di medicinali senza che siffatte raccomandazioni possano incidere negativamente sull’obiettività dei medici che prescrivono medicinali“
La conoscenza ed il rispetto dei principi Costituzionali enunciati agli artt.2, 32 e 13 sono il fondamento dell’attività medica e principi fondamentali che regolano la professione medica richiamano, da un lato il diritto dell’ammalato ad essere curato e rispettato come persona, dall’altro i principi di autonomia e responsabilità del medico che di quel diritto si pone come garante nelle sue scelte professionali. Il richiamo al rispetto di quei diritti e di quei principi è assoluto.
In conclusione il medico ha il dovere di monitorare le terapie dei propri assistiti e prescrivere i farmaci secondo i criteri di appropriatezza ed efficacia dell’intervento. L’osservanza di tali principi rientra nella responsabilità del medico che, in base alla propria preparazione scientifica, è in grado di determinare la propria attività indipendentemente dai controlli delle ASL e dai report prescrittivi.
La protesta dei pazienti calabresi che hanno delegato la Lega Italiana Sclerosi Sistemica alla richiesta del ripristino del farmaco originale è già stata inoltrata in Regione Calabria e speriamo che questa azione dia forza anche ai pazienti delle altre Regioni che hanno il diritto di essere curati in continuità terapeutica, nella miglior condizione possibile beneficiando laddove possibile della terapia domiciliare, già approvata e in uso con il farmaco originale Endoprost + pompa Infonde, valorizzando le diverse esperienze regionali e rimandando al mittente la decisione amministrativa suffragata solo da motivazioni economiche.
Manuela Aloise, Presidente
Lega Italiana Sclerosi Sistemica APS